Chi intende iniziare un’attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti da terzi deve seguire un iter amministrativo che può richiedere la presentazione di una domanda di autorizzazione o di una domanda di iscrizione o infine di una comunicazione. Lo studio è da sempre attento a recepire i cambiamenti del panorama normativo relativo alla gestione dei rifiuti, offrendo ai clienti l’assistenza e la consulenza necessaria per poter soddisfare agli adempimenti disposti dalla normativa in vigore.
Il D.Lgs. 152/06 Parte IV considera come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato alla Decisione 2001/118/CE, come modificata ed integrata, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi indipendentemente da quali siano le modalità di gestione e comprende in tale nozione la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento.
Tutte le attività di produzione, sia di beni che di servizi sono nelle condizioni di doversi disfare di rifiuti. Possono trattarsi di rifiuti urbani e/o assimilabili o di rifiuti speciali, pericolosi o meno. Della gestione di questi rifiuti interessa sapere dove questi sono collocati, se rispettano le condizioni e le norme tecniche per il deposito temporaneo e la relativa destinazione finale. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare danno all’ambiente.
L’installazione di un deposito temporaneo, inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, può essere o meno soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia a seconda della periodicità dell’asporto da parte di uno smaltitore qualificato, oppure della cubatura dei rifiuti temporaneamente depositati.
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