L’esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, di somministrazione e deposito all’ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.
Il rilascio dell’ autorizzazione è condizionato dall’accertamento dei requisiti igienico-sanitari, impiantistici e funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
E’obbligatorio acquisire l’autorizzazione sanitaria per ogni stabilimento ove si produca, si prepari o si confezioni una sostanza alimentare, nonché per i depositi all’ingrosso delle sostanze alimentari stesse, quali: i magazzini di produzione, compresi i laboratori artigiani (pasticcerie, rosticcerie, ecc.), gli esercizi di ristorazione anche con consumo al banco (bar, soggetti abilitati a consentire il consumo nei propri locali senza supporto logistico), i magazzini ove ha luogo un deposito per il successivo smercio ai dettaglianti.
La giurisprudenza penale ha finito con l’allargare il concetto di deposito all’ingrosso, facendovi rientrare anche i depositi che, normalmente, non rientrerebbero nella locuzione “all’ingrosso”. In altre parole, la Corte di Cassazione Penale, ha interpretato le norme nel senso che, poiché esse predispongono una garanzia per la salute e l’igiene pubblica, chiunque, in qualsiasi modo operi con le sostanze alimentari, dovrà essere munito di autorizzazione sanitaria.
Ciò determina la necessità dell’ottenimento dell’autorizzazione per qualsiasi soggetto che operi in attività commerciale con sostanze alimentari, sia che le prepari, semplicemente manipolandole (salumiere), sia che le confezioni (droghiere), sia che si limiti a consegnare prodotti preconfezionati che abbia in deposito nei suoi locali.
L’iter è il seguente:
Nel caso in cui si verifichi un cambio di ragione sociale, il parere deve essere nuovamente richiesto
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